Una tantum INPS
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Fino a 3000 euro
per autonomi e gestione separata
Emilia Romagna

Una tantum INPS fino a 3000 euro per autonomi e gestione separata Emilia Romagna. Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, all’articolo 8, comma 1, prevede la possibilità di richiedere un’indennità una tantum non superiore a 3000 euro da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o,  nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.

Una tantum INPS
A chi spetta

  • Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
    Rientrano nel diritto gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS).
  • Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
    Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).
  • Lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa
    – artigiani;
    – commercianti;
    – lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla stessa gestione;
    – pescatori autonomi;
    – liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
    – lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;
    – iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
    – professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Requisiti

Hanno diritto all’’indennità una tantum INPS da 3000 euro, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati o operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La norma prevede che i richiedenti risultino già iscritti alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.

Una tantum INPS
Quanto spetta

L’indennità una tantum è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione.
Il periodo richiesto non può essere superiore a 15 giorni e l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.     

L’indennità è erogata dall’INPS a domanda e la stessa deve essere adeguatamente documentata.  

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Per ciò che concerne il requisito del domicilio è necessario che il richiedente dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 allegato in alto in pdf..

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

Presentazione della domanda
zone alluvionate dell’Emilia Romagna

I lavoratori interessati possono presentare:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione
  • una domanda che interessa due o più periodi di sospensione
  • oppure un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi

I periodi di sospensione indicati in domanda devono essere riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro.

Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro. Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

I lavoratori potranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica:

  • tramite il sito dell’INPS con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS cliccando qui e scegliendo poi “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
  • tramite enti di Patronato o CAF.

Dichiarazioni

Ai fini dell’accoglimento, il lavoratore richiedente l’indennità, in sede di domanda, deve dichiarare di:

  • rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
  • essere residente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
  • possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

FONTE: PrevidenzaFacile

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