Anche all’Onu avanza il partito pedofilo, per colpa di Ue e Usa
Il nuovo trattato delle Nazioni Unite contro la pedofilia, se approvato, verrà alleggerito, per colpa di Ue e Usa.
Le nostre delegazioni, infatti, chiedono eccezioni alla criminalizzazione della pornografia infantile, escludendo dalla perseguibilità obbligatoria immagini artificiali e anche il sesso “consensuale” dei minori.
Il nuovo trattato delle Nazioni Unite sul «Rafforzamento della cooperazione internazionale per la lotta contro determinati reati commessi mediante sistemi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione delle prove in formato elettronico di reati gravi», predisposto ed approvato nella sua versione provvisoria dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe, il terrorismo e i crimini (UNODC), se venisse definitivamente sostenuto dalla maggioranza dei paesi all’Assemblea Generale nei prossimi mesi, aprirebbe alla pedofilia e legalizzerebbe abusi sessuali su minori.
Le delegazioni occidentali degli Usa e dei paesi europei, Ue inclusa, hanno sostenuto l’inserimento nel testo di eccezioni per alcune forme di pornografia infantile.
Queste prevedono che il materiale che non coinvolge un «bambino reale» o che è generato autonomamente (intelligenza artificiale), o creato all’interno di una «relazione consensuale» e conservato per «uso privato», non deve essere soggetto a procedimento penale obbligatorio da parte degli Stati.
Queste forme di pornografia infantile sono state vietate ovunque, fino ad ora, in base a un protocollo della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia”.
Le eccezioni sostenute dai paesi occidentali sostituirebbero il divieto universale con un diritto opzionale e variabile per ciascun paese. Il fatto è gravissimo anche perché proprio l’Europa si conferma da anni come l’”hub globale” più rilevante al mondo per l’hosting di materiale pedopornografico online.
L’Italia e i nostri rappresentanti alle Nazioni Unite perché non si sono opposti e cosa si vuol fare in merito a questa prima apertura internazionale, foriera di conseguenze imprevedibili, alla pedopornografia e agli abusi sessuali contro i bimbi?
Le eccezioni promosse dai paesi dell’Ue, dagli Usa e da altri paesi occidentali sono state introdotte all’articolo 14 (vedi traduzione a fondo articolo), in particolare ai commi 3 e 4 di tale articolo che si conclude laconicamente al paragrafo 5 stabilendo:
«Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica gli obblighi internazionali che contribuiscono maggiormente alla realizzazione dei diritti del fanciullo».
Siamo alla menzogna arrogante e sfacciata.
Il delegato austriaco ha rappresentato la voce dell’intera UE e sostenuto con franchezza il punto di vista occidentale:
«I bambini di età superiore ai 14 anni hanno il diritto di sviluppare relazioni sessuali e scegliere di avere una relazione sessuale» con maggiorenni, possono «produrre immagini nel corso dell’impegno sessuale e condividerle tra loro»
senza alcuna criminalizzazione.
Stessa posizione sostenuta dalla Germania che, lo abbiamo descritto lo scorso maggio, ha annacquato le sue norme proprio sulla detenzione e produzione di materiale pedopornografico.
Siamo anche alla piena legalizzazione senza alcun limite del “sexting” (lo scambio di messaggi, audio, immagini o video, specialmente attraverso smartphone o chat di social network, a sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o seminudi).
Le paladine che si battono contro la violenza femminile o infantile dove sono finite?
La Chiesa cattolica della tolleranza zero perché tace?
I giornalisti occidentali che si commuovono per i bimbi storpiati e feriti in guerre e migrazioni incontrollate hanno tutti perso la parola?
Le delegazioni dell’Iran e della Repubblica Democratica del Congo hanno chiesto un voto per la rimozione di queste eccezioni e, con il sostegno di altri, hanno denunciato che esse potrebbero danneggiare i bambini, promuovere il traffico di bimbi a scopi sessuali e pratiche sessuali perverse.
Cinquantuno paesi si sono coalizzati e hanno promosso le medesime obiezioni di Congo e Iran votando per rimuovere le disposizioni, che tuttavia sono rimaste inserite nel testo perché novantuno paesi, guidati dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea (qui lo sconcertante video della dichiarazione della rappresentante dell’Unione Europea), hanno votato per mantenerli.
In seguito all’adozione della nuova formulazione del trattato, alcune delegazioni sono rimaste comunque contrarie, tra cui Nicaragua, Niger, Gibuti, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Iraq, Guatemala, Mali, Tanzania, Venezuela, Thailandia, Siria, Burkina Faso, Paraguay, Senegal, Marocco, Sudan, Uganda, Kenya e Zimbabwe.
Una dichiarazione ulteriore e congiunta, presentata dal delegato della Siria a nome di 22 paesi, tra cui Russia e Cina, ha denunciato che tali eccezioni minerebbero lo scopo della convenzione, che è quello di proteggere i minori.
«Vorrei chiedere di nuovo quali diritti stiamo proteggendo, quelli dei criminali o quelli delle vittime?»
ha detto un delegato dalla Russia, sostenuto anche dalla Cina.
L’Assemblea Generale dovrebbe adottare formalmente il trattato entro la fine dell’anno e aprirlo ai paesi per la firma. Secondo l’artico 65 del testo, la Convenzione «entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione».
Giova ricordare che le stesse delegazioni occidentali, Usa, Ue e Regno Unito in primis, già nel settembre dello scorso anno, in una precedente fase di discussione sul testo, avevano tentato di rimuovere il termine «pornografia infantile» per sostituirlo con il più asettico «materiale di sfruttamento sessuale di minori».
La lobby dei pedofili, siano essi burocrati di alto livello nelle istituzioni nazionali e internazionali, governanti, uomini di cultura e opinion makers massmediatici, manager e finanzieri internazionali stanno legalizzando, passo dopo passo, la pedofilia e pedopornografia.
Noi non ci faremo imbavagliare.
FONTE: La Nuova Bussola Quotidiana
Trattato Nazioni Unite contro la pedofilia
Progetto di convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica
Articolo 14
Articolo 14. Reati correlati all’abuso sessuale sui minori o al materiale di sfruttamento sessuale sui minori online
- Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per stabilire come reati penali ai sensi del proprio diritto interno, quando commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti:
(a) Produrre, offrire, vendere, distribuire, trasmettere, diffondere, esporre, pubblicare o altrimenti rendere disponibile materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori tramite un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione;
(b) Sollecitare, procurare o accedere a materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori tramite un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione;
(c) Possedere o controllare materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori archiviato in un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione o in un altro supporto di memorizzazione;
(d) Finanziare i reati stabiliti conformemente ai sottoparagrafi (a) a (c) del presente paragrafo, che gli Stati Parte possono stabilire come reato separato. - Ai fini del presente articolo, il termine “materiale di abuso o sfruttamento sessuale di minori” include materiale visivo, e può includere contenuti scritti o audio, che raffigura, descrive o rappresenta qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni:
(a) impegnata in attività sessuale reale o simulata;
(b) in presenza di una persona impegnata in qualsiasi attività sessuale;
(c) le cui parti sessuali sono mostrate principalmente per scopi sessuali; o
(d) sottoposta a tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante e tale materiale è di natura sessuale. - Uno Stato Parte può richiedere che il materiale identificato nel paragrafo 2 del presente articolo sia limitato al materiale che:
(a) raffigura, descrive o rappresenta una persona esistente; o
(b) raffigura visivamente abuso o sfruttamento sessuale di minori. - In conformità con il loro diritto interno e in linea con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati parti possono adottare misure per escludere la criminalizzazione di:
(a) Condotta di bambini per materiale autoprodotto che li raffigura; o
(b) La produzione, trasmissione o possesso consensuale di materiale descritto nel paragrafo 2 (a) a (c) del presente articolo, laddove la condotta sottostante rappresentata sia legale come determinato dal diritto interno e laddove tale materiale sia mantenuto esclusivamente per l’uso privato e consensuale delle persone coinvolte. - Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica alcun obbligo internazionale che sia più favorevole alla realizzazione dei diritti del bambino.