Strutture sanitarie: la prassi del tampone non è prevista dalla legge
L’abrogazione delle norme
Secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 52/2022 il tampone antigenico valido nella 48 ore costituisce una dalle fattispecie definite sinteticamente “greenpass“.
Tutte le ipotesi più stringenti di richiesta di tale certificato, contenute nell’art. 2 bis del D.L. 52/2021 sono state abrogate recentemente con l’art. 7 ter del D.L. 162/2022, convertito in L. 199/2022.
La prassi illegittima
Nonostante ciò si ha notizia che diverse strutture sanitarie continuano a richiedere, per l’accesso, l’effettuazione del c.d. “tampone”, offrendo di farlo anche seduta stante.
Si tratta di una imposizione del tutto illegittima, non coperta da disposizione di legge.
Anzi, la legge disponeva in modo diametralmente opposto.
Infatti, basti leggere il contenuto di cui al coma 10 bis dell’art. 2 bis del richiamato D.L. 52/2021
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonche’ all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e’ disposto esclusivamente con legge dello Stato.
Il principio in esso inserito, evidentemente, può considerarsi, in ogni caso, vigente nel nostro ordinamento, data la sua valenza generale.
Infatti l’art. 13 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto di libertà, interpretato in senso ampio dalla dottrina, non può patire alcuna limitazione, se non per legge, eventualmente, a date condizioni, e non certamente per prassi.
Le strutture private
In particolare, talune strutture sanitarie private, nonostante quanto appena esposto, continuano a richiedere l’effettuazione del tampone, in via del tutto impropria, asserendo una autonomia operativa in quanto, appunto, private.
A prescindere dagli aspetti derivanti dall‘operare in “convenzione” col servizio sanitario nazionale, è di tutta evidenza che il servizio dalle medesime offerto non può che qualificarsi come di interesse pubblico, avendo ad oggetto il “bene salute”, e come tale soggiacente al regime pubblicistico di offerta del servizio, comportando, nel caso che ci occupa, la piena applicazione del divieto di richiesta del greenpass da test.
Diffida
A fronte quindi di una richiesta di effettuazione tampone, sia da parte di strutture private che pubbliche, non potrà che notificarsi, tramite pec o raccomandata, una diffida che evidenzi la illegittimità del comportamento e la conseguente responsabilità di tali enti e loro operatori.
Esempio di Diffida
Spett.le Ente
Spett.le Direzione Sanitaria
Spett.le Azienda Sanitaria Locale
Con la presente si contesta, ad ogni effetto di legge, e con riserva di azione, la richiesta di effettuazione di test antigenico Covid 19, per l’accesso alla Vostra struttura.
In ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 2 bis del D.L. 52 tale imposizione è da considerarsi sprovvista, ad ogni evidenza, di qualsiasi supporto normativo, necessario per la sua applicazione.
Stante la riserva di legge, di cui all’art. 13 della Costituzione, non può essere imposto alcun limite alla libertà tramite norme di prassi interna.
Lo scrivente diffida, quindi, la presente struttura sanitaria e suoi responsabili, dal voler persistere nella illegittima richiesta rappresentata, avvertendo che in caso contrario, senza alcun indugio, adirà le vie legali per la tutela delle proprie ragioni, interessi e diritti.
Distinti saluti
Fonte: sindacatodazione