Termini di differimento della vaccinazione obbligatoria dei soggetti che hanno avuto SARS-CoV-2
Come noto il d.l. 24/2022 (modificando il d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021) ha prolungato l’obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022.
In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, dunque, ai sensi della normativa vigente, l’Ordine professionale territorialmente competente provvede nei confronti del professionista sanitario all’immediata sospensione dall’esercizio della professione con annotazione dell’atto di accertamento nel relativo Albo professionale.
Diversamente, in caso di intervenuta guarigione, l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute (art. 4, comma 5, d.l. 44/2021 – come modificato dall’art. 8 del d.l. 24/2022).
Tenuto conto delle recenti pronunce cautelari del TAR Lombardia – sezioni Milano e Brescia – con le quali è stato riscontrato il superamento della Circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 n. 8284 – che in caso di documentata guarigione da pregressa infezione Covid-19 prevede l’effettuazione della vaccinazione ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa – con la successiva Circolare ministeriale del 21 luglio 2021 n. 32884 la quale dispone, invece, che la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione, si precisa che nelle more dell’adozione da parte del Ministero della Salute di una Circolare dirimente sul punto, è stata espressa l’intenzione da parte degli Ordini delle Professioni Sanitarie, di adeguarsi cautelativamente al suindicato indirizzo espresso dal TAR.
La nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, secondo la giurisprudenza amministrativa, si limiterebbe infatti a un mero rinvio ai termini di cui alla precedente Circolare ministeriale del 3 marzo 2021, senza addurre le ragioni della mancata applicazione dei termini di cui alla Circolare successiva.
Resta inteso che, ai sensi della normativa vigente, la sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale riprenderà automaticamente efficacia qualora l’interessato OMETTA DI INVIARE all’Ordine professionale o al datore di lavoro, il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento per l’effettuazione della vaccinazione.
Il termine di differimento, in relazione a ovvie ragioni di parità di trattamento tra i lavoratori, non potrà che essere il medesimo per gli iscritti e i non iscritti ad un Ordine professionale.
Fonte: FISI