Produzione idrogeno verde, quando valgono le agevolazioni per l’elettrolisi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale riportante le “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”
Produzione idrogeno verde, agevolazioni e incentivi 2022
(Rinnovabili.it) – Il decreto PNRR 2 (DL n. 36/2022, convertito con modifiche dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha concesso alla produzione di idrogeno verde in Italia alcune agevolazioni interessanti. A partire dalla possibilità di non pagare gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Il Ministro della Transizione Ecologica ha individuato i casi e le condizioni tecniche di dettaglio con cui accedere a tali facilitazioni. Le indicazioni sono riportate in un atto ministeriale pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si rivolge a soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi elettrici annui da FER utilizzati per l’elettrolisi. Per poter godere dell’esenzione, l’idrogeno verde prodotto deve soddisfare un requisito preciso: deve comportare una riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ. O più semplicemente emettere meno di 3 t di CO2eq/t di H2.
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Elettrolisi, quando l’energia è davvero “verde”
Il decreto stabilisce vincoli anche per gli elettrolizzatori. Devono essere collegati agli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi e ottenere le regolari garanzie di origine rinnovabile per elettricità impiegata. Oppure devono utilizzare l’energia rinnovabile direttamente. L’atto riporta anche che:
«il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni […] sono effettuati […] considerando la media annuale dei contributi apportati da:
- l’energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell’anno precedente;
- l’energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il cui fattore emissivo è considerato nullo;
- l’energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all’impianto, il cui fattore emissivo è considerato nullo».
Ricordiamo che il Decreto PNRR 2 ha previsto per l’idrogeno verde un ulteriore incentivo, ossia l’esenzione dall’accisa se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
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