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Pregi e difetti del primo provvedimento dell’era Meloni

Pregi e difetti del costume italico

Avv. Angelo Di Lorenzo
Avvocati Liberi

Con il D.L, n. 162 del 31.10.22 il governo ha introdotto “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

Il primo elemento che balza agli occhi

Il primo elemento che balza agli occhi è l’utilizzo del decreto legge, strumento oramai divenuto il modo ordinario di emanare la legge, in perfetta continuità con il regime passato, attraverso il quale, senza più curarsi delle condizioni legittimanti che l’art. 77 Cost. pone per consentire il ricorso alla decretazione d’urgenza, è possibile fare “mischioni” tra quanto effettivamente urgente e quanto invece non lo sia.

Così il nuovo decreto agli articoli 1, 2, 3 e 4 introduce modifiche alla concessione dei benefici penitenziari, alle misure alternative alla detenzione ed al procedimento di Sorveglianza che si pongono in alcuni punti in antitesi con la disciplina “Cartabia”, la cui entrata in vigore è stata opportunamente rinviata al 30 dicembre 2022 dall’articolo 6.

L’urgenza di rinviare la riforma della giustizia penale ancora immatura e problematica nella sua entrata in vigore fissata al 1 novembre, è stata l’occasione per apportare modifiche sostanziali – restrittive- ai diritti dei detenuti ed al processo penale di cui non risulta alcuna urgenza straordinaria.

L’art. 5

L’art. 5 introduce, poi, il “nuovo” reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, al fine di radunarsi in maniera pericolosa per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, punendo i promotori e gli organizzatori dell’invasione con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, mentre chi vi partecipa con le stesse pene, diminuite di un terzo.

Nessuna compressione del diritto riunione di cui all’ art.17 potrebbe sostenersi poiché il diritto è già riconosciuto per i luoghi pubblici o aperti al pubblico a condizione che non sia pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica, mentre il reato esistite già sua componente materiale, è l’art. 633 c.p. che punisce con la pena da 1 a 3 anni di reclusione chiunque fa invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, con aggravamento di pena nel caso l’invasione sia commessa da più di 5 persone o l’immobile adibito ad uso pubblico (pena da 2 a 4 anni).

La differenza risiede invece nella particolare tipologia della invasione che, rispetto all’ipotesi codicistica tipica, costituisce pericolo per l’ordine, l’incolumità o la salute pubblica, elemento questo incoerente con l’urgente introduzione di un reato per decreto nonostante esista già nel codice penale il suo paradigma strutturale e foriero di contestazioni in ordine alla carenza di tassatività e determinatezza della rilevanza penale della condotta nel momento in cui lascia le valutazioni sulla sussistenza del “pericolo” alla sensibilità dei prefetti, del ministro, del giudice o di um livello inferiore alla legge ordinaria.

Elemento dolce/amaro

Altro elemento dolce/amaro del primo provvedimento normativo del governo Meloni è costituito dall’anticipazione al 1 novembre 2022 della scadenza dell’obbligo vaccinale dei sanitari stabilita dall’art. 7, decisione certamente apprezzabile e coerente con le promesse elettorali, ma francamente criptica in relazione ai motivi che l’hanno indotta, almeno dalle parole del premier, che ha richiamato la necessità di “prendere 4mila persone che attualmente sono ferme in un sistema sanitario che ha un enorme problema di organico e rimetterle al lavoro”.

Dunque non c’è alcuna presa d’atto delle reali condizioni di efficacia e sicurezza dei farmaci alla base dell’obbligo vaccinale, ma solo la dichiarazione di una impellenza organizzativa

Pregi e difetti del costume italico

FONTE: ALI – Avvocati Liberi

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