Il Garante della Privacy ha inflitto una multa di 30mila euro all’Ospedale “Policlinico Casilino” di Roma, per aver chiesto il Green Pass per accedere alla struttura quando non era obbligatorio per legge.
Ordinanza ingiunzione
nei confronti di
Policlinico Casilino di Roma
– 20 ottobre 2022
Registro dei provvedimenti
n. 356 del 20 ottobre 2022
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e il dott. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO…
PREMESSO
1. L’attività istruttoria
Nel mese di XX, è pervenuta al Garante una segnalazione in cui è stata lamentata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla circostanza che il Policlinico Casilino di Roma (di seguito Policlinico) consentiva l’accesso agli ambulatori solo a coloro che fossero in possesso di una certificazione verde.
A seguito di quanto segnalato, l’Ufficio ha constatato che tale indicazione era anche riportata sul sito del predetto Ospedale (https://www.policlinicocasilino.it; https://www.policlinicocasilino.it/orari-di-visita/) e ha pertanto richiesto informazioni al citato Policlinico (nota del XX, prot. n. XX), che, con nota di riscontro del XX (prot. n XX), ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Eurosanità S.p.A., per il Policlinico Casilino, effettua la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea e richiede l’esibizione su base volontaria della Certificazione Verde dei pazienti, derivante da esito negativo del tampone nelle 48 ore precedenti, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica all’interno dell’ospedale oltreché il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di cura e lavoro”;
- “Qualora il paziente ne sia sprovvisto al momento dell’ingresso in Struttura, la prestazione sanitaria viene comunque sempre garantita secondo le modalità indicate nella procedura “Nota integrativa n. I del XX del XX”
- Nella richiamata “Nota integrativa” è previsto per i pazienti ambulatoriali quanto segue: “Ai pazienti che non dispongono del green pass è fornito un ulteriore appuntamento, con invito a presentarsi muniti di green pass in corso di validità, previa effettuazione di un tampone per Covid-19 nelle 48 ore precedenti. Qualora il paziente giunga al secondo appuntamento sprovvisto di green la prestazione sarà resa dal personale saniterò adottando le precauzioni previste per i pazienti privi di anamnesi certa”
- ”L’accesso alle prestazioni ambulatoriali richieste non è stato quindi negato. Il paziente ne avrebbe potuto usufruire in tempi diversi da quelli della originale prenotazione (la quale, inevitabilmente, non riporta alla struttura alcuna informazione preventiva sullo stato del paziente), seguendo percorsi “sicuri”, cioè non a contatto con altri pazienti, ed accompagnato e gestito da personale amministrativo, paramedico e medico dell’ospedale dotato dei prescritti DPI”
- ”In ogni caso, laddove il paziente avesse ritenuto urgente l’assistenza medica (e ciò nonostante la prescrizione ambulatoriale non specificasse il regime appunto di urgenza), Egli avrebbe potuto agevolmente recarsi al pronto soccorso dell’ospedale, il cui accesso dista poche decime di metri da quello degli ambulatori”
- “A seguito di ciò, si rappresenta che la Società ha prontamente ribadito al personale autorizzato alla verifica della certificazione verde, di informare ulteriormente i pazienti al fine di far comprendere loro le ragioni di tutela della richiesta di effettuazione del tampone preventivo all’accesso in ospedale”
- “Nell’Informativa trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 – controlli e misure di contenimento necessari ad evitare il propagarsi del COVID — 19 anche mediante verifica del Green Pass”, in atti, è inoltre riportato che “Come richiesto dal Protocollo sopra rappresentato. ai sensi dell’art. 2 rubricato ” Modalità di ingresso in Azienda”, nonché ai sensi del Decreto Legge n. 127/2021 convertito con la Legge n.165/2021 cit. ed ulteriori disposizioni in materia emanate ed emanande, Eurosanità S.p.A prima dell’accesso da parte degli utenti e dei pazienti nei locali della Struttura, effettuerà la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea e richiederà l’esibizione della Certificazione Verde. Ciò al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica oltreché il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro”
- “Per quanto concerne il controllo della certificazione verde Covid- 19 prevista ai sensi del D.L. n. 127/2021 (convertito con la Legge n. 165/2021) ed ulteriori disposizioni in materia emanate ed emanande, la base giuridica del trattamento si rinviene nel consenso (verbale) dell’interessato manifestato mediante volontaria esibizione della certificazione verde. Qualora il paziente ne fosse sprovvisto al momento dell’ingresso in Struttura, la prestazione sanitaria sarà comunque sempre garantita secondo le modalità indicate e divulgate con ogni mezzo di comunicazione web e cartellonistica presente in Struttura e/o dichiarata dall’operatore al momento della prenotazione della prestazione”
…
In tale atto, l’Ufficio ha rilevato che sull’home page del sito web del Policlinico era ancora indicato quanto segue: “DISPOSIZIONI ACCESSO OSPEDALE E POLIAMBULATORIO.
A decorrere dal 15.10.2021 l’accesso ai servizi ospedalieri sarà consentito previa verifica di: Green pass;
Temperatura corporea inferiore a 37,5 °C.
Ai pazienti che non dispongano del green pass sarà fornito un ulteriore appuntamento al quale dovranno presentarsi muniti di green pass in corso di validità, previa effettuazione di un tampone per Covid-19”…
In data XX si è svolta l’audizione a distanza del Policlinico ai sensi …, in cui è stato ulteriormente ribadito che “il green pass è stato richiesto su base volontaria, … e che per coloro i quali non intendessero esibirlo “la prestazione (non avente carattere di urgenza) veniva comunque erogata di solito anche nell’immediatezza o comunque nelle successive ore o giorni”.
Il Direttore Sanitario del Policlinico
era obbligato ad adottare
misure di contenimento del virus
Successivamente, con nota del XX (prot. n. XX) il Policlinico ha ribadito quanto già rappresentato in atti evidenziando nuovamente che “l’art. 2-bis, 1° comma, D.L. 52/2021 pro tempore vigente dispone: “La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.
“Il Direttore Sanitario del Policlinico era dunque obbligato ad adottare misure di contenimento del virus. In altri termini, la legge imponeva al Direttore Sanitario di adottare puntuali prescrizioni …
A fronte di tale norma primaria, a scopo di mera deterrenza, la Direzione Sanitaria ha introdotto, per l’accesso alle visite, la richiesta del green pass, rimettendo poi alla “coscienza” e volontà del singolo utente la concreta esibizione della predetta certificazione”
…
È stato infine precisato che negli ambulatori, “se non vi fossero state le prescrizioni obbligatorie dettate dal Direttore Sanitario, i 150.000/200.000 accessi annui sarebbero dovuti rimanere senza alcun controllo”.
2. Esito dell’attività istruttoria
…
3. Conclusioni
…
Per tali ragioni, si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato al Policlinico Casilino, nei termini di cui in motivazione, in violazione degli artt…
Si consideri che il Garante… ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria…
…
Si ritiene di determinare
l’ammontare della sanzione… nella misura di 30.000 euro
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall’art… nella misura di 30.000 euro… quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta… effettiva, proporzionata e dissuasiva.
…
FONTE: garanteprivacy.it