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E così, come ormai a tutti noto, dopo oltre ventiquattro inusuali ore di camera di consiglio, la Corte Costituzionale, il Giudice supremo delle leggi italiane, ha pubblicato uno stringato comunicato stampa in cui sostanzialmente, precorrendo il dispositivo delle proprie sentenze e con riserva di deposito delle motivazioni, ha anticipato:

  • l’inammissibilità, “per ragioni processuali”, della questione di illegittimità costituzionale sollevata relativa alla legittimità o meno dell’attività sanitaria svolta “da remoto” o “a distanza” da sanitario inadempiente al ciclo completo dell’obbligo vaccinale imposto dal DL 44/2021.

    Quindi la Corte sembra avere statuito al riguardo di non avere indagato sul merito del caso del sanitario che lavora in teleconferenza o da remoto (psicologo o psichiatra che fa sedute on line con i propri pazienti, medico che redige lavori scientifici o perizie nel suo studio o tiene conferenze senza contatti diretti con i propri curati e quindi senza alcun rischio oggettivo di trasmissione del virus Covid-19 ecc….) in quanto la relativa questione di illegittimità sarebbe stata posta dal Giudice remittente con modalità processualmente inammissibili (vedremo quali quando le motivazioni saranno disponibili); il che di fatto significa che il merito della questione potrà essere riproposto alla Corte da altri Giudici in quanto sulla medesima non si formerà alcun giudicato;

    • la “non irragionevolezza” e la “non sproporzione” delle norme introdotte dal DL Draghi sopracitato sotto forma di obblighi vaccinali imposti a carico del personale sanitario “nel periodo pandemico”.

    E ciononostante sia fatto assolutamente “notorio” (cioè non suscettibile e gravato da onere della prova in quanto pacificamente ammesso e non più contestabile) che, contrariamente alle rassicurazioni iniziali (e rimaniamo qui su un piano prettamente nazionale) dei massimi organi dello Stato, della politica, di parte della cd. “scienza” (soprattutto televisiva) e della quasi totalità degli organi di informazione (rammentiamo che le Case farmaceutiche non hanno mai fornito garanzia alcuna al riguardo nemmeno sulle note informative, i cd. bugiardini), i farmaci detti “vaccini” introdotti in commercio per la cura preventiva contro il Covid- 19 non avevano e non hanno alcun effetto nel prevenire la diffusione del virus.

    Fatto notorio assolutamente essenziale per non fare ritenere operante il cd. “principio solidaristico” costituzionale; principio che si può banalmente riassumere nell’abusata litania mediatica, tanto abusata quanto clamorosamente falsificata (giusta la totale carenza di evidenze scientifiche al riguardo), del “mi vaccino così proteggo gli altri”, “vaccino anche i neonati, anche se sono a rischio zero, così proteggo i nonni”, “vaccino le donne incinte (pur in assenza assoluta di studi al riguardo ndr) per proteggere il nascituro” e altre amenità di tal guisa).

    L’attenzione del giurista si sofferma con particolare interesse anche su quel “non irragionevoli” e su quel “non sproporzionate” (il soggetto sono “le scelte del legislatore sull’obbligo vaccinale”) in cui il comunicato stampa della Corte delle Leggi sembra affermare, attraverso una complessa non negativizzazione del concetto, che i principi costituzionali storicamente consolidati (in declinazione “al positivo” però) della propria giurisprudenza dal 1962 ad oggi, e cioè quelli di ragionevolezza della norma giuridica e di proporzionalità della relativa sanzione, sarebbero stati rispettati.

    Si sofferma anche, giuridicamente incuriosito, su quell’inciso “nel periodo pandemico” ; in attesa di leggere il testo integrale della sentenza per comprendere se la Corte considera terminato o meno oggi, alla data dell’emananda sentenza, il “periodo pandemico”, da quando lo farebbe decorrere e quando lo considererebbe concluso.

    • L’infondatezza della questione di illegittimità relativa al diritto costituzionale al percepimento dell’assegno alimentare a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente (inteso quale personale sanitario e scolastico) sospeso e privato dello stipendio e di ogni altro emolumento in quanto non vaccinato.

    Anche qui sarà di interesse leggere le certamente molto articolate motivazioni della Corte per arrivare a negare un diritto fondamentale attinente alla dignità dell’essere umano che mai è stato negato a nessun lavoratore per nessun illecito commesso e nessuna sanzione applicata nella storia della Repubblica italiana.

    Orbene, il giurista serio non commenta usualmente un comunicato stampa ma attende normalmente il deposito delle motivazioni di una sentenza per valutarne compiutamente la correttezza del ragionamento sul piano logico giuridico e l’eventuale contrasto con l’orientamento giurisprudenziale precedente.

    Tuttavia, non si può non notare in questa prima sede di commento come, mentre le Corte Supreme o le Corti federali di altri Stati sospendono, le une dopo le altre, l’uso dei vaccini anti Covid per insufficiente efficacia o per eccesso di gravi effetti avversi o dichiarano illegittimo l’obbligo vaccinale ove rarissimamente imposto ad alcune categorie di lavoratori (recenti i casi Argentina, New York USA, Grecia, Slovenia, Svezia, Danimarca, Germania), alla Corte Costituzionale italiana sembra essere mancato il coraggio, appiattendosi la medesima su proprie sentenze, in fase di pubblicazione, in cui l’influenza della politica e dei potentati economico-finanziari parrebbe avere preso il sopravvento sulla necessaria imparzialità del Collegio giudicante e sull’ alta funzione di Giudice garante per eccellenza della Costituzione repubblicana e dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini italiani.

    di Andrea Montanari

    Presidente e coordinatore Gruppo giuridico Associazione EUNOMIS

    Membro Consiglio Direttivo e Responsabile Dipartimento legale Società Italiana di Medicina

    IL GIUDICE DELLE LEGGI E GLI OBBLIGHI VACCINALI “NON IRRAGIONEVOLI” E “NON SPROPORZIONATI”