Guida vaccinazione minori a scuola – 1 esonero
Premessa
La presente guida vaccinazione 1 è rivolta, quale possibile utile strumento, solo ed esclusivamente a vantaggio di chi versi in una legittima situazione di esonero dall’obbligo vaccinale riguardante i minori.
Quali sono le vaccinazioni obbligatorie per i minori
Come sappiamo il Decreto Legge 73/2017 ha introdotto una serie di vaccinazioni obbligatorie cui devono sottoporsi i minori dai zero ai 16 anni e 364 giorni.
Le somministrazioni obbligatorie, secondo un ben preciso calendario di somministrazione, sono le seguenti:
– anti-poliomielitica
– anti-difterica
– anti-tetanica
– anti-epatite B
– anti-pertosse
– anti-Haemophilus influenzae tipo b
– anti-meningococcica B – facoltativa
– anti-meningococcica C – facoltativa
– anti-morbillo
– anti-rosolia
– anti-parotite
– anti-varicella
I casi di esonero previsti dalla legge
Immunizzazione naturale
La prima ipotesi di esonero è prevista dalla legge stessa. Infatti, il comma 2 dell’art. 1 prevede testualmente:
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo
della relativa vaccinazione.
Accertato pericolo per la salute
Il successivo terzo comma stabilisce, a sua volta, quanto segue:
Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta.
Da quanto appena esposto si pone in rilievo l’assoluta importanza del terzo comma citato, il quale pone in rilievo i seguenti elementi:
- le vaccinazioni possono essere omesse (esonero) o differite;
- ciò è possibile solo in caso di accertato pericolo per la salute;
- la situazione di pericolo deve riferirsi a specifiche condizioni cliniche;
- le condizioni cliniche devono essere documentate;
- l’attestazione di tale situazione è effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Le sanzioni in caso di inadempimento
Il comma 4 prevede quanto segue:
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai tutori e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.
Sviluppo delle argomentazioni
Nei prossimi articoli analizzeremo dettagliatamente le situazioni e le procedure che in modo legittimo possono portare all’esonero o differimento dalle vaccinazioni obbligatorie per minori, partendo anzitutto dall’esame delle responsabilità in cui incorrono i genitori ed i tutori evidenziando gli strumenti di tutela apprestati a protezione loro e del minore.
Fonte: sindacatodazione
Guida vaccinazione minori a scuola – 2 esonero
25 gennaio 2023
A meno che i genitori non decidano di sottoporre spontaneamente a vaccinazione i propri figli, diventa indispensabile analizzare le procedure da seguire al fine di ottenere ulteriori informazioni.
Tale aspetto diventa cruciale al fine di:
- appurare se esistono impedimenti che legittimino la non vaccinazione;
- evitare la comminazione della sanzione
La legittima necessità di ulteriori informazioni
Ogni legittima scelta sulla propria salute e quella dei propri figli deve basarsi su una piena consapevolezza e, quindi, su una completa informazione ricevuta da parte dell’ASL.
La Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con Legge 145/2001, prevede all’art. 5, comma 2
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
Il fornire adeguate e complete informazioni e, quindi, il rilascio di un consenso completo ed informato, costituiscono momenti centrali della “vicenda” avente ad oggetto le vaccinazioni obbligatorie dei nostri figli.
E’ la stessa legge Lorenzin a stabilirlo
Infatti, il comma 4 dell’art. 1 prevede:
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.
Colloquio informativo e sottoscrizioni
1) La sottoscrizione del colloquio informativo
La sottoscrizione di un documento attestante la partecipazione al colloquio informativo è bene rilasciarla solo nel caso in cui esso dia esclusivamente atto della presenza dei genitori senza menzionare in alcun modo eventuali informazioni date. Ciò, infatti, potrebbe implicare il rilascio di consenso implicito.
2) La sottoscrizione del consenso informato
Il consenso informato, conseguente all’acquisizione di complete informazioni va, quindi, sottoscritto solo ed esclusivamente se si ritiene di avere completa contezza di quelli che sono le implicazioni collegate alla vaccinazione.
Esso non va, perciò, mai sottoscritto, quando, soggettivamente e legittimamente, si ritiene che le informazioni fornite non siano state sufficienti al riguardo.
Fonte: sindacatodazione