Arbitrium istanza chiarimenti
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La Corte Costituzionale, nell’esplicitare il ragionamento logico giuridico, che ha condotto alle tre sentenze della discordia, in ordine al noto tema c.d. vaccinale, è giunta al seguente sostanziale sillogismo, che non è altro che una lapalissiana petitio principii:

1) la Scienza sostiene la sicurezza ed efficacia del prodotto c.d. “vaccino” anti covid-19;

2) il vaccino anti covid previene la malattia grave ed in larga parte anche l’infezione;

3) il vaccino anti covid19 è “buono e giusto” e va somministrato a chiunque.

Avrò modo di approfondire in prosieguo i passaggi fondamentali della sentenza n. 14, che esplicano la deduzione sinteticamente anzi accennata, cui è giunta la Corte.

Eppure, se malgrado le opposte evidenze scientifiche la Consulta è giunta a conclusione dissonante -e che naturalmente si suppone frutto di ignoranza e in nessun caso di “mala fede”- la ragione risiede placidamente sulla scorrettezza delle premesse, che hanno condotto a quel ragionamento.

In buona sostanza ed in parole semplici, una formula matematica mal compresa ed applicata in senso distorto, condurrà ad un risultato errato, o meglio, se il docente insegna un concetto assiomatico in senso difforme dal significato originario e dallo sviluppo che quell’assioma ha poi subito nella pratica empirica, lo studente naturalmente non imparerà la regola in senso corretto ed è ciò che è accaduto alla Consulta.

Vediamo di chiarire ora i passaggi (il)logici che il giudice delle leggi ha adottato per giungere alla conclusione che il prodotto vaccinale sia risultato coerente e valido per la finalità che il governo, in veste di legislatore, nel partorire il DL 44/21, si era prefissato:

 “…il sindacato richiesto a questa Corte presuppone di verificare se il legislatore – utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un’area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall’AIFA, dall’ISS, dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall’Avvocatura generale dello Stato in allegato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell’adozione della disposizione censurata e a tutt’oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.

10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell’AIFA, dell’ISS e del Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell’ISS sopra menzionata, pagina 2).

Come attestato più dettagliatamente dall’AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell’AIFA sopra menzionata, pagina 9)….”

“… l’Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz’altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell’AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall’AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell’efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell’AIFA)….”

 “…Sull’efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l’ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2….. L’ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l’efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l’elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell’ISS)….”

 “…. l’AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l’efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l’Agenzia attesta l’assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell’AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell’AIFA). Alla base della segnalazione dell’evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25

della nota dell’AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all’esito fatale dell’evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell’AIFA)….”

 “… Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l’ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell’ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l’EMA, fino all’inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell’ISS)….”

 “…il Segretariato generale del Ministero della salute attesta con nettezza il significativo impatto della campagna vaccinale sulla circolazione del SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari: «a seguito dell’avvio della campagna vaccinale c’è stata una netta riduzione della percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione: a fine dicembre 2020 la percentuale dei casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione si attestava a circa il 6%, mentre a fine febbraio 2021, in concomitanza con il completamento del ciclo vaccinale e il conseguente sviluppo dell’immunità, risultava poco al di sopra dell’1,5%» (pagina 28 della nota del Segretariato generale del Ministero della salute)….”

“…D’altronde, come segnalato anche dall’ISS nella sopra citata nota, «[l]e infezioni tra gli operatori sanitari hanno un impatto negativo sulla salute individuale e collettiva sia direttamente che indirettamente.

Infatti non solo l’operatore sanitario può a sua volta trasmettere l’infezione più facilmente a pazienti tra cui soggetti fragili ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia ma, indirettamente, le procedure di isolamento e quarantena che si renderebbero necessarie a seguito di un’eventuale infezione possono provocare danno al sistema sanitario nazionale in termini di garanzia e continuità nell’erogazione delle cure» (pagina 5 della nota ISS). Con ciò, peraltro, evidenziando, ancora una volta, la possibile ricaduta in termini di rischio di interruzione del servizio sanitario….”

Riportare testualmente alcuni stralci della decisione della Consulta è esercizio gravoso, che si è reso necessario proprio ad evidenziare la portata distopica del ragionamento distorto, operato dal giudice delle leggi.

Come avete avuto modo di leggere, non mancano passaggi in cui la Consulta non penda dalle labbra di AIFA, Ministero della Salute ed ISS, eletti quali “autorità di settore”, che decretano quale sia il “dato medico scientifico” da applicare.

Ma cosa accade se i metaforici “docenti”, AIFA, ISS e Comitati Tecnici del Ministero della Salute, si fossero sbagliati e i dati medico scientifici non fossero stati raccolti in modo coerente  e verosimile?

Sul tema, nulla quaestio: la Consulta non si è minimamente posta il fondamentale e pregnante quesito, dando per presupposto -quasi fosse un dogma- che quelle istituzioni nazionali, che a loro volta dipendono strettamente dagli omologhi sovranazionali e nella specie europei, siano infallibili.

 Eppure di errori marchiani ne sono stati commessi ed altresì di diversa misura e gravità.

In sostanza i “docenti” AIFA ed ISS dovrebbero tornare sui banchi di scuola, anzichè insegnare alla magistratura di ogni ordine e grado un concetto distopico, che ha prodotto un risultato (matematico) dispotico: la legittimità di una norma, che coarta la volontà dei popoli e conduce ad una susseguente aberratio giuridica, l’habeas corpus, la violabilità del corpo !

Ed allora, proviamo ad elencare -senza pretesa di esaustività, ma solo a grandi linee- gli “orrori”, perpetrati dalla Consulta, che in alcuni stralci pare aver addirittura superato i tecnici, da cui avrebbe tratto le inferenze giuridiche, creando essa stessa nozioni del tutto singolari e nuove nel panorama scientifico dell’epoca post pandemica.

 Ex multis, mi ha colpito in particolar modo il seguente passaggio, anzi evidenziato: “ …non solo l’operatore sanitario può a sua volta trasmettere l’infezione più facilmente a pazienti tra cui soggetti fragili ad alto rischio di sviluppare forme gravi di malattia ma, indirettamente, le procedure di isolamento e quarantena che si renderebbero necessarie a seguito di un’eventuale infezione possono provocare danno al sistema sanitario nazionale in termini di garanzia e continuità nell’erogazione delle cure» (pagina 5 della nota ISS). Con ciò, peraltro, evidenziando, ancora una volta, la possibile ricaduta in termini di rischio di interruzione del servizio sanitario”, laddove il giudice delle leggi vorrebbe sostenere un assunto fantasioso, ovvero che i vaccinati non si infettino e non siano contagiosi. Per contro, che i vaccinati potessero infettarsi e contagiare, a loro volta, non solo era noto ai tempi dell’emanazione del DL 127/21 (introduzione green pass), ma era stato addirittura rimarcato dal Min. della Salute in una nota, in cui dichiarava “…tassativamente falsa (cd fake new) l’affermazione secondo cui “Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l’infezione agli altri” (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp).

 La prova plastica della possibilità che il vaccinato si infetti ed infetti si è avuta, peraltro, grazie alle dichiarazioni della delegata della Pfzer, Janine Small, che convocata in sostituzione del CEO della casa farmaceutica, Albert Bourla, nella sede europea, in data 16.10.2022, candidamente confessava i mancati test di sperimentazione del farmaco per la prevenzione dell’infezione, giacchè la Pfizer era stata incaricata di procedere alla “velocità della scienza”.

Una velocità che senza tema di smentita non corrisponde alla rapidità di connessione logico-neuronale da parte dei giudici della Consulta, affatto avvezzi alla comprensione di simili temi e del tutto acriticamente azzerbinati sulle posizioni della c.d. scienza dogmatica, che non costituisce altro che un ossimoro, giacchè la scienza DEVE essere continuo esercizio del dubbio e del confronto dialettico di pareri tecnici, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione e della dignità della persona umana.

 Altro passaggio della Consulta, che sconforta e lascia francamente perplessi ed increduli, è il seguente: “ I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (pagina 6 della nota dell’ISS)…”.

Orbene, in primis, si continua a compiere sempre lo stesso errore: non può sussistere allo stato attuale un vaccino anti sars-cov-2; al massimo esisterà -come si legge sui foglietti illustrativi- un prodotto che possa prevenire la malattia grave da covid-19.

I termini sars-cov2 e covid19 non sono affatto interscambiabili: il primo delinea la matrice della malattia, ovvero il virus; il secondo indica, per contro,  il prodotto del contagio, da cui scaturisce la malattia covid-19, per l’appunto.

L’errore cui incorre la Corte non è di poco conto, giacchè l’obbligo vaccinale ex DL 44/21 nella mente del legislatore avrebbe dovuto eziologicamente dipendere dalla capacità di prevenzione del virus da parte del prodotto vaccinale, ma ciò non esiste in natura, come anzi dedotto: il vaccino, quantunque somministrato al 100% della popolazione, mai servirà a prevenire i contagi, in quanto anche i soggetti vaccinati possono infettarsi, ammalarsi e contagiare soggetti vaccinati e non. Con buona pace di coloro che affermano con convinzione che i vaccini in generale non potranno mai compiere il loro “dovere” al 100%, figurarsi i “nostri elisir”, che non prevengono neppure all’1% l’infezione e la malattia.

Ergo, la domanda sorge spontanea: a quale pro obbligare ad una terapia, che non ha alcuna funzione, se non quella (forse) di prevenire la malattia grave da covid-19 e per giunta con dubbi risultati, attesi i decessi altresì fra i vaccinati ?

Nei primi mesi del corrente anno, la Commissione Medico Scientifica Indipendente ( denominata pure CMSI), diretta dal Dott. Donzelli, ha esposto graficamente, unitamente al rapporto n. 5, lo “stato dell’arte” attuale:

In sostanza ed a seguito proprio della valutazione dei dati ISS ed AIFA, la CMSI ha verificato un dato sconvolgente per gli addetti ai lavori ed ovvero, l’incidenza dei vaccini nella contrazione dell’infezione da sars-cov2: “…tassi di diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 maggiori rispetto ai non vaccinati. I bambini di 5-11 anni si infettano il 45% in più; con booster i giovani- adulti 12-39 anni il 44% in più, gli adulti 40-59 anni il 67% più dei non vaccinati. Anche gli anziani fino a 79 anni si infettano di più…

Molti continuano a parlare di efficacia (ancorchè parziale) dei vaccini nel prevenire l’infezione da Sars Cov-2 con effetti utili alla comunità, ma i dati dell’Istituto Superiore della Sanità /ISS raccontano altro….” .

I dati ISS, da cui sono tratti i rilievi della CMSI, possono essere esaminati, analizzando il report emesso dall’Istituto Superiore della Sanità il 24.02.2023: “impatto della vaccinazione e della pregressa diagnosi sul rischio di malattia grave associata a Sars-CoV-2”, tab. A1, A2, A3, A4, A5 e A6 (https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID-19_Report+analisi+del+rischio+-+24022023.pdf/0e8941a8-4cf7-c118-2903-b991619b5773?t=1677489594448 )

Detto report è successivo alla decisione della Consulta, ergo, non è chi non veda come ai giudici della Corte Costituzionale siano stati esibiti, delle due l’una: dati evidentemente inveritieri o assai edulcorati.

A voi l’ardua sentenza, attesa l’opacità di quella emessa dalla Corte Costituzionale.

Ulteriore e lapalissiano tasto dolente delle argomentazioni adottate dalla Consulta pare essere la questione dei trials clinici (farmacodinamica; farmacocinetica, cancerogenicità) e del monitoraggio (c.d. follow up, in gergo tecnico) dei c.d. vaccini, giacchè e come oramai noto  pure al quisque de populo, la tecnica della farmacovigilanza attiva non è stata in alcun modo caldeggiata e praticata: gli effetti avversi sono grandemente sminuiti e sottovalutati, considerando che l’OMS applica un algoritmo insensato ed improvvido (14 gg. entro l’inoculazione della dose) ai fini di ottenere l’evidenza del nesso causale fra inoculazione e danno. A ciò si aggiunga che segnalare un effetto avverso ad AIFA è opera che non riesce neppure ai realizzatori del programma, per quanto è farraginosa e complessa la procedura di comunicazione dei dati e naturalmente tale circostanza produce un effetto deflattivo delle segnalazioni.

In sostanza, è stato evidenziato che solo l’1% dei danneggiati da vaccino ha segnalato e segnala tuttora agli organi competenti quanto è accaduto sulla loro pelle e ciò nonostante gli effetti avversi conclamati a livello mondiale sono numerosissimi e di tutte le specie (dalla contrazione della malattia da covid-19 alle peri/miocarditi, patologie autoimmuni, cardiovascolari, neurodegenerative, cancri e tumori dall’ingravescenza rapidissima, perdita del feto nelle donne gravide, in cui la sperimentazione del farmaco non è stata neppure conclusa: https://www.lindipendente.online/2023/02/28/pfizer-rivela-i-vaccini-sulle-donne-in-gravidanza-approvati-senza-sperimentazione/).

 Lungi dall’essere stati sperimentati, pertanto, i c.d. vaccini anti covid-19  (che secondo l’errata considerazione della Consulta prevengono il virus) non sono neppure qualificabili tali e ciò per un duplice, sostanziale motivo giuridico e scientifico:

1) la Direttiva comunitaria n. 83/2001 non contempla fra le terapie geniche, fra cui si annovera il c.d. prodotto ad mRna (contenente un acido ribonucleico), i vaccini contro le malattie infettive (all. 1, parte IV della direttiva CE 83-2001, pag. 165);

2) il c.d. vaccino ad mRna non contiene l’antigene o il patogeno, neppure in forma attenuata o morta.

 Semmai si potrebbe affermare che il c.d. vaccino anti covid, il quale – lo si ribadisce- non previene alcunchè giunti a questo punto ed anzi alimenta patologie, costituisca un pro farmaco, come ben esplicato dal Prof. Cosentino ( in https://www.mdpi.com/1422-0067/23/18/10881 ), giacchè contiene una sorta di stringa di informazioni ed istruzioni, che insegnano alla cellula come produrre l’antigene, sotto forma di proteina Spike.

Di talchè, non si pone in dubbio che, contrariamente agli assunti della Consulta, l’autorizzazione all’immissione in commercio di detti prodotti -condizionata al versamento, mai verificatosi, di studi intermedi e relazioni periodiche (PSUR)- non abbia ragione d’essere e i c.d. vaccini non avrebbero potuto essere approvati in via definitiva, come accaduto per Spikevax (ModeRna) e Comirnaty (Pfizer-Biontech) (vedasi all’uopo l’approfondimento sul blog dell’associazione Arbitrium “I benefici non superano i rischi” arbitrium.org).

 In sostanza ed a chiusa di questo lungo libello, non è chi non veda come siano stati del tutto appiattiti e compressi in modo pervasivo i principi della DIGNITA’ umana e della libertà di autodeterminazione sanitaria, che pure l’art. 32 della Cost. enucleava in senso convincente e preminente sull’interesse collettivo, in capo alla generalità della popolazione italiana.

Ed ogniqualvolta torno su questi argomenti, non posso non ricordare quanto i nostri Padri Costituenti ci abbiano lasciato in eredità morale e che, quantomeno per onestà intellettuale, i giudici delle leggi avrebbero dovuto seguire come un faro nella nebbia cognitiva e coscienziale di questo tristo evo: la Carta Costituzionale, quell’ideale luogo -oramai metaforico e neppure appartenente al moderno metaverso- in cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge, senza alcuna distinzione di credo religioso, politico e …. sanitario !

Ad maiora….

Avv. Valeria Panetta (Associazione Arbitrium)

 

GLI EFFETTI AVVERSI DI UNA VISIONE SCIENTIFICA DISTORTA: LE DECISIONI DELLA CONSULTA