Coerente e logica la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale friulano, che ha deciso il caso di un docente universitario, discriminato e sospeso a causa della mancata vaccinazione
Finalmente una sentenza di un Tar (Friuli, nella specie), che il 16.01.2023, ha messo in luce tutte le contraddizioni del sistema pubblico, azzerbinato in questi anni a quello governativo e mainstream
Il Tar, che ha deciso il caso di un docente universitario sospeso, nonostante il possesso di motivi conclamati di esenzione da vaccino anti Covid 19, ha sottolineato in particolar modo che: “L’Università abbia agito con eccessivo formalismo, conducendo un’istruttoria non adeguata all’importanza del provvedimento e al rango degli interessi in gioco, né improntata ai principi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2-bis della l. 241 del 1990). Il loro rispetto nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino si impone tanto più quando – come nel caso di specie – il procedimento veda coinvolte posizioni di rilevanza primaria (il diritto al lavoro e alla retribuzione), in un contesto normativo di non immediata comprensione, qual è quello dettato dal d.l. 44 del 2021 e dai relativi atti applicativi. I documenti tempestivamente prodotti dal ricorrente fornivano, infatti, ragionevoli indizi circa il possesso dei requisiti per l’esenzione o per il differimento dalla vaccinazione, mentre le difformità dal modello normativo di riferimento (quello di cui alla circolare ministeriale del 04.08.2021) erano di carattere perlopiù formale, se non addirittura apparenti”.
Onore al Tar Friuli Venezia Giulia, che ha aperto un varco nel buio mondo della giurisprudenza post pandemica, a tutto vantaggio dei diritti inviolabili: in primis, l’art. 1 della Costituzione, il diritto al lavoro.
Ad maiora…
di Valeria Panetta (Associazione Arbitrium)
Fonte: Il Giornale D’Italia