COMILVA: NO AD OBBLIGHI REGIONALI E ALLA SCHEDATURA DEGLI STUDENTI
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DEPOSITATO L’ATTO AMICUS CURIAE SUL RICORSO DEL GOVERNO PER ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, L.R. 30 MAGGIO 2024, N. 22 DELLA REGIONE PUGLIA


Eravamo entrati in argomento lo scorso giugno con l’articolo “Nuove strategie di profilassi farmacologica in Puglia: riflessioni e chiarimenti1  e, a distanza di qualche tempo, abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione con un atto formale a sostegno del recente ricorso promosso dal Governo nel giudizio di legittimità costituzionale n. 26/2024 promosso in via principale ex Art. 127 Cost.

L’impugnativa statale riguarda, in particolare, LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE dell’Articolo 1 della Legge Regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 30 giugno 2024, recante la “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate e misure per l’aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano, HPV, e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato, VRS – bronchiolite)”.

Entrando nel merito, ricordiamo che la norma contestata introduce alcuni obblighi documentativi e dichiarativi a carico degli studenti pugliesi, il cui assolvimento condiziona, subordinandola, l’iscrizione ai percorsi di istruzione.

Gli obblighi in questione si palesano come inutilmente vessatori, soprattutto se rapportati al paternalistico inciso della norma, che recita: “nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile”.

Sicché, in Puglia, secondo il legislatore regionale, la libertà e l’affidabilità delle relazioni giovanili dipenderebbero dall’ottemperanza di nuovi obblighi, a loro volta asseritamente finalizzati a rendere capillare il dovere di informazione da parte delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti-HPV.

Il proposto “dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche” viene infatti ribaltato dal legislatore pugliese sui destinatari dell’informazione, cioè gli studenti, per i quale viene concepito specularmente un dovere ad essere informati, che si declina mediante l’adempimento di obblighi documentativi e dichiarativi, pena il mancato accesso ai percorsi di istruzione.

Da ciò consegue l’irragionevolezza della norma e la sua insostenibilità giuridica: più che all’assolvimento di un dovere informativo a favore degli studenti, la norma pare rispondere ad altre finalità, che assomigliano ad una schedatura della platea scolastica, una sorta di censimento di coloro i quali, a priori, rifiutano di condividere informazioni circa il proprio stato vaccinale con l’amministrazione, con l’aggravante che tale compito lo si conferisce, contra legem, alle autorità scolastiche ed accademiche.

In un passaggio cruciale dell’atto viene sottolineato proprio in cortocircuito creato dalla norma pugliese: 

“(…) il dovere è una situazione giuridica soggettiva “passiva”, perché attribuita dall’ordinamento ad un soggetto nell’interesse di un altro soggetto. L’altro soggetto, nel cui interesse è concepito il “dovere”, è quindi titolare di una situazione giuridica “attiva”, tra le quali il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, ma anche le potestà, le facoltà, le aspettative.

In sostanza, e per semplificare, al dovere dell’uno corrisponde il “diritto” dell’altro. Se ne ricava, a contrario, che al “dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione” può e deve corrispondere il “diritto dell’interessato ad essere informato”.

Sicchè il “dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione” non può consistere in uno speculare dovere dell’interessato ad informarsi e ad assumere condotte attive, che nella fattispecie fungono pure da barriera preclusiva ai percorsi di studio.
Diversamente, infatti, il dovere dell’autorità sarebbe vuoto, un simulacro.

La norma si pone inoltre in contrasto con l’Art. 34 della Costituzione per cui “la scuola è aperta a tutti” ed è palese anche la violazione dell’Art. 3 della Costituzione, essendo evidente come la norma regionale introduca un trattamento diseguale per i discenti pugliesi rispetto ai discenti del resto del territorio nazionale2.

In sostanza, la norma pugliese si colloca in un contesto di “interpretazione a sentimento o a piacimento” delle norme nazionali che regolano gli obblighi (e le raccomandazioni) vaccinali, in particolare la L. 119/2017 nota anche come Legge Lorenzin. Assistiamo ogni giorno ad innumerevoli “adattamenti” di questa norma negli ambiti regionali e locali più disparati, con continue violazioni della stessa e di altre norme ad essa collegate, finanche ai dettami costituzionali, per i comodi, i vezzi o i credi politici dei vari amministratori. 

È tempo che queste vere e proprie vessazioni abbiano fine (ovviamente, a partire dalla norma stessa)! Questo atto rappresenta per noi solo il primo passo formale verso le istituzioni per una totale revisione della L. 119/2017, non solo alla luce delle evidenze scientifiche ma anche della vasta produzione giurisprudenziale, totalmente disallineata dallo spirito della norma stessa. 

Un ringraziamento particolare va all’Avv. Alessandro Gaetani, del Foro di Parma, per averci assistito in questa circostanza: mettiamo a disposizione di tutti questo suo pregevole lavoro perché crediamo fermamente che la condivisione delle esperienze sia, come cittadinanza, uno strumento fondamentale nella tutela dei nostri diritti. La conoscenza condivisa ci arricchisce tutti e ci rende meno vulnerabili.

Documenti ufficiali in PDF

Fonte: COMILVA

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