ALI – Avvocati Liberi
1 novembre 2022
Fine obbligo vaccinale
È cessato ufficialmente l’obbligo vaccinale che sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre prossimo.
Ciò significa che dal giorno 2 novembre 2022 i soggetti sospesi dal lavoro (dipendenti) o dall’esercizio della professione (liberi professionisti) tornano alla precedente vita, e come prima dovranno presentarsi al lavoro altrimenti corrono il rischio di incorrere nella contestazione di assenza ingiustificata, con tutte le note conseguenze in termini disciplinari.
I liberi professionisti invece possono tornare (se vogliono) ad esercitare liberamente la professione dal 2 novembre 2022.
Stiamo ricevendo numerose domande su come comportarsi al rientro al lavoro, se aspettare comunicazioni dall’Ordine o dal datore; se mandare comunicazioni all’uno o all’altro.
Rispondiamo pubblicamente in modo da condividere il suggerimento.
Il decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162, all’art. 7, anticipa al 1.11.22 la scadenza fissata al 31.12.22 dell’obbligo vaccinale dei soggetti appartenenti alle categorie dell’art 4 (sanitari), dell’art. 4bis e 4ter (dipendenti strutture sanitarie, sociosanitarie, RSA etc), quindi immaginiamo di essere al 2 novembre 2022 come saremmo stati al 1 gennaio 2023.
L’obbligo è cessato, non sussiste più la precondizione della vaccinazione per lavorare, quindi nessuno deve decidere, pronunciarsi, comunicare, valutare, procedere o stabilire alcunché.
Gli Ordini professionali e i datori di lavoro non devono fare altro che la ricognizione di un fatto, ossia della legge pubblicata in gazzetta ufficiale che cancella dal 2 novembre 2022 l’impedimento a lavorare: è automatico l’effetto riespansivo del diritto, non bisogna fare o attendere proprio nulla, il professionista può tornare liberamente ad esercitare la professione, mentre il dipendente dovrà presentarsi regolarmente sul posto di lavoro come prevede la legge ed il suo contratto.
Se qualcuno, per mero scrupolo o necessità, volesse inviare una comunicazione, potrà farlo all’Ordine di appartenenza e/o al proprio datore di lavoro, comunicando semplicemente la ripresa del servizio o dell’attività a decorrere dal 2 novembre 2022 così come previsto dall’art. 7 decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162.
Non chiedete!
Nessun’altro deve concedere e riconoscere il diritto che la legge vi riconosce già.
Questo per i sanitari resistenti è il momento di riappropriarsi della propria dignità lavorativa, rientrate a schiena dritta, fieri di quello che avete fatto e di ciò che siete, perché noi lo siamo di voi.
Siate pronti a resistere agli abusi ed ai soprusi da parte dei capi, dei superiori, dei dirigenti o dei colleghi che, da quanto si avverte nell’aria, vi aspettano inesorabili al rientro.
Avete resistito a molto peggio, ma se avete bisogno non esitate a contattare Avvocati Liberi.
FONTE: ALI – Avvocati Liberi