Aggiornamento
SANZIONI OVER 50
ALI – Avvocati Liberi
L’art. 7 co. 1 bis del decreto-legge 31/10/2022 n. 162 (disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov2) prevede che “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”
La norma citata introduce la sospensione delle attività e i procedimenti di irrogazione (ma NON anche dei termini per opporsi agli addebiti notificati), e proprio ciò cozza con il fatto che ancora a tutt’oggi sono migliaia i cittadini che continuano a ricevere la notifica dell’avviso di addebito della sanzione il cui procedimento dovrebbe essere sospeso dalla legge.
A prescindere dunque dell’abuso del procedimento amministrativo da parte del soggetto tenuto alla riscossione, tali addebiti continuano a destare enorme perplessità e aggravi per il cittadino.
Infatti si pone un primo importante interrogativo:
i termini per opporsi sono sospesi anch’essi?
Si apprende che sul sito dell’Agenzia delle Entrate è appena apparsa la seguente (non) risposta alla domanda di cui sopra:
“Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.”
Termini di pagamento e termini di opposizione sono cose distinte e diverse!
Nel silenzio della norma, neanche l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire nulla sui secondi (termini per l’opposizione) continuando a tacere sul punto , anzi, coltivando un’ambiguità lessicale e continuando a notificare agli italiani gli avvisi di pagamento.
Ricordiamo inoltre che il “parere” dell’Ader vale quanto la dichiarazione di una parte del giudizio, quella convenuta, e non ha alcuna capacità “normativa” e nemmeno di “interpretazione autentica” di disposizioni che essa stessa viola palesemente e per le quali viene evocata in giudizio.
Quindi?
Cosa farà il Governo-Meloni per la scadenza del 30 giugno 2023?
Ri-sospenderà?
Non ri-sospenderà?
Annullerà le sanzioni?
Non avendo alcuna capacità divinatoria sulla pur labile credibilità delle promesse della politica, cerchiamo di capire cosa è meglio fare, se impugnare o no l’avviso di addebito già notificato e quelli in arrivo.
In questo quadro giuridico di estrema incertezza, è difficile dare una risposta sicura e univoca ma motivi di prudenza inducono a ritenere che sia sempre preferibile proporre l’opposizione (qui il formulario, il vademecum e gli allegati offerti gratuitamente da Avvocati Liberi per difendersi anche da soli) piuttosto che affidarsi ciecamente alle istruzioni degli esattori.
Per eliminare equivoci ed errori sarebbe bastato che al comma 1bis dell’art. 7 del decreto venisse inserita la dizione “sono sospesi i termini per proporre opposizione” ma ciò evidentemente non è stato voluto.
Se si fosse trattato di un mero errore infatti, il Parlamento avrebbe avuto tutto il tempo di correggere la norma in sede di conversione con la L. 199/2022… e invece no.
Per questo chi oggi ancora ritenesse che si sia in presenza di un errore normativo o politico sarebbe solo un ingenuo.
Che dire, l’incertezza e la paura continuano ad essere usati come canone di Governo anche sotto il cielo plumbeo di questa legislatura.
Macte animo.
FONTE: ALI – Avvocati Liberi