Contrariamente a quanto sbandierato in pompa magna dal mainstream, il certificato di esenzione vaccinale non va affatto utilizzato solo in versione digitale. Vediamo perchè….
Come noto, dal 28 febbraio 2022 i certificati di esenzione dalla vaccinazione devono essere emessi in forma digitale con codice QR.
È proprio così?
Non proprio. La norma che disciplina i certificati digitali di esenzione è il DPCM 4 febbraio 2022 dove si legge:
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/02/2022
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.»
Vediamo dunque cosa dice l’art. 9-bis, comma 3 del DL 52/2021. Eccolo:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.»
È chiaro, dunque, che il certificato di esenzione dalla vaccinazione è obbligatorio in formato digitale solo per gli obblighi previsti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 9-bis del DL 52/2021.
Vediamo cosa dispongono.
Decreto legge 22/04/2021, n. 52
Art. 9-bis. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base
1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.79
1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.»
Pertanto, per tutti gli ambiti diversi da quelli disciplinati dai commi 1 e 1-bis del DL 52/2021, art. 9-bis, restano in vigore le vecchie norme e, quindi, è possibile accedere ai servizi o svolgere le attività anche con un “semplice” certificato cartaceo
CONCLUSIONI
Per nessun certificato di esonero o differimento rilasciato per motivi di lavoro ai sensi dei D.L. 44 – 127 – 172 – 1/2022, è prevista la digitalizzazione. Soltanto per i certificati rilasciati ai sensi del D.L. 105 cioè accesso a servizi e attività è prevista con dpcm 4 febbraio la digitalizzazione (art. 5 comma 5) ma tale obbligo è modificato dal dpcm del 2 marzo (al punto 3) che prevede l’utilizzo sia del certificato cartaceo che digitale.
Grazie all’avv.to Alessandro Fusillo e all’avv.to Francesco Cinquemani per i preziosissimi contributi in materia
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