Insussistenza del fatto
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IMPORTANTISSIMA SENTENZA
DEL TRIBUNALE PENALE DI CHIETI

Sentenza declaratoria dell’insussistenza del fatto a seguito di richiesta di decreto penale

La vicenda

Proscioglimento per A. F., lavoratore sanitario, ed il suo accompagnatore e nostro vice-coordinatore regionale Abruzzo Pietro Ferrante che si erano recati presso il centro di vaccinazione all’interno dell’Ospedale Civile di Guardiagrele per adempiere all’obbligo di somministrazione di “vaccini anti-COVID-19”, chiedere una adeguata anamnesi con relativa informativa, chiedere esami pre-vaccinali ed infine un eventuale rilascio di esenzione temporanea per svolgere gli accertamenti necessari.

Le conseguenze

A seguito della consulenza (durata circa 50 minuti) i due utenti sono stati denunciati dal personale vaccinatore ed il P.M. Giuseppe Falasca ha chiesto la condanna per interruzione di pubblico servizio (articolo 340 c.p.) alla pena di 4 mesi di reclusione (convertita in 9.000 euro di multa ciascuno).

Insussistenza del fatto
La sentenza

“…la condotta incriminata, considerata “perturbativa” del servizio, in realtà è stata determinata da reiterati illegittimi rifiuti del medico vaccinatore alle richieste del paziente…”

Così stabilisce il giudice, Dott. Luca De Ninis, sui fatti avvenuti in data 19/02/2022 e che ora vedono la condotta del medico vaccinatore, Dott.ssa Marinella Valentina Primante e dei suoi “determinatori” soggetta alla valutazione da parte della magistratura penale.

Nella rigorosa sentenza (di 16 pagine) è stato ribadito un principio imprescindibile:

  • il dovere del medico vaccinatore di tutelare il fondamentale diritto alla salute di ogni singolo utente;
    il dovere di corretta valutazione delle condizioni cliniche;
    il dovere della valutazione dei rischi e dei benefici dello specifico farmaco da somministrare;
    il dovere di corretta ed esauriente informativa.

L’avvocato Danielle Marguerite Mastrangelo, del Foro di Pescara, e l’avvocato Marino Marini, del Foro di Roma, legali rispettivamente per A. F. e Pietro Ferrante, dichiarano congiuntamente la soddisfazione per questa sentenza e la rilevanza della esatta analisi del giudice sulle diffuse lacune nella prassi dei centri di vaccinazione rispetto alla tutela del diritto alla salute.
ContiamoCi! esprime la massima solidarietà a Pietro Ferrante e ad A. F., incorsi in una ingiusta accusa, poi felicemente conclusa con una storica sentenza che riabilita il medico nei suoi sempre imprescindibili doveri di difesa della persona.

FONTE: ContiamoCi

Insussistenza del fatto