Scuola e obblighi vaccinali ex Lorenzin
Anche se per l’anno 2022/23 i giochi sono fatti, è utile tornare sulla questione delle iscrizioni scolastiche per i bambini che non hanno ottemperato o non intendono ottemperare agli obblighi previsti dalla legge Lorenzin (il problema torna a porsi comunque a fine anno per le nuove iscrizioni).
Come è noto, la legge 119/17 all’articolo 1 prevede che sono “obbligatorie e gratuite”, le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.
Non è questo il luogo per spiegare che tale obbligo è irrazionale, ingiusto, immotivato e controproducente, anche se ne varrebbe la pena e infatti non dobbiamo dimenticare che sono proprio i bambini le prime vittime degli intrallazzi ben documentati tra big pharma e la peggior politica di questo Paese, sin dai tempi del ministro De Lorenzo per passare dal famoso incontro in USA con l’Italia “capofila” delle campagne vaccinali e finire con gli obblighi ultramiliardari di Anti-COVID-19 farlocchi.
Obblighi vaccinali: è previsto anche che sia rivisto dopo 3 anni (articolo 1 Ter):
“Il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto … puo’ disporre la cessazione dell’obbligatorieta’ per una o piu’ delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis.”
Dopo oltre 5 anni il Ministro della salute non ha disposto proprio nulla, nonostante le malattie menzionate siano per lo più rarissime, altre curabili, altre inesistenti come difterite, tetano e polio (queste ultime certo non per merito dei vaccini, visto che anche la polio fu sconfitta con un vaccino che non si usa più).
In questo testo condivido una spiegazione inviatami da un genitore, Marcello Venturi, che mi prega di notare che a rigor di legge l’articolo 3-bis della Legge Lorenzin (citato in calce con la nota 1) NON impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini, seppur non in regola con l’obbligo vaccinale vigente. Il motivo è squisitamente tecnico ma vale la pena conoscerlo.
Ecco quanto mi invia il sig. Venturi (che si è avvalso della collaborazione di Alessandra Ghisla e dell’Avvocato Alessandra Devetag):
Vanno divise le competenze dei dirigenti scolastici (acquisizione della documentazione ai fini dell’iscrizione scolastica) da quelle dei funzionari asl/medici vaccinatori (controllo dello status vaccinale del minore fino al raggiungimento dell’obbligo di Legge o sanzione).
Tutto questo è ben descritto nell’ art.3bis (1) valido a partire dall’ anno scolastico 2019-20 in poi.
Secondo l’art.3bis (1), si deve verificare uno scambio di elenco iscritti dalla scuola all’asl al 10 marzo 2020;
ritorno dell’elenco iscritti dall’asl alla scuola con la dicitura “non in regola” e dettaglio dei vaccini mancanti entro il 10 giugno 2020;
invito da parte dei dirigenti scolastici al deposito della documentazione, al comma 3 nella forma del libretto vaccinale (vaccinato) od esonero/differimento (non vaccinato per questioni mediche) o formale RICHIESTA DI APPUNTAMENTO PER VACCINAZIONE (in via di vaccinazione/esonero/omissione) o certificato di omissione (chiusura dell’iter/sanzione) dal 10 al 20 giugno 2020;
deposito da parte dei genitori dal 20 giugno al 10 luglio 2020;
entro il 20 luglio 2020 i dirigenti devono segnalare all’asl SOLO chi non ha depositato nulla ed è prevista la decadenza dell’iscrizione per nidi e materne SOLO nel caso del mancato deposito.
POI PIU’ NULLA.
A settembre suona la campanella anche per chi ha depositato la formale richiesta alla vaccinazione e può continuare per tutto il percorso educativo.
Obblighi vaccinali
SI AVETE CAPITO BENE, la legge Lorenzin, sotto l’art. 3.bis, non impedisce l’iscrizione e la frequenza di nessun bambino anche se non in regola con il calendario vaccinale!
L’obbligo imposto dalla legge non è la vaccinazione ma la presentazione dell’appuntamento vaccinale, cosa ben diversa.
Come e perché funziona
1) Legge sulla privacy: i dati sanitari come anche lo stato vaccinale sono dati sensibili quindi protetti da privacy.
Vuol dire che non solo non possono essere visionati da soggetti non autorizzati dalla legge ma anche che i soggetti autorizzati non possono visionarli ma soprattutto utilizzarli fuori dal contesto indicato dalla legge (in questo caso la legge Lorenzin).
Non basta quindi che un DS ( dirigente scolastico) sia a conoscenza dello stato vaccinale del bambino per impedire l’iscrizione, in quanto queste informazioni devono essere utilizzate nei modi e nei tempi dettati dall’impianto normativo, pena violazione della privacy ovvero reato perseguibile dalla procura a ZERO spese per il cittadino.
Un DS che dovesse non confermare l’iscrizione per il bambino che ha seguito l’art.3bis, se denunciato ai CC ( denuncia gratuita per il cittadino) rischia una condanna penale e un risarcimento danni per violazione della privacy – su un minore quindi con aggravante.
2) legge 219/17 consenso informato: potete in ogni momento rifiutare un trattamento sanitario (come la vaccinazione) senza nessun tipo di pressione, ricatto, ritorsione.
Una volta preso l’appuntamento vaccinale è possibile annullarlo, rifiutare la vaccinazione.
Quindi:
dal 20 giugno al 10 luglio (dell’anno xx) i genitori devono richiedere formale richiesta di vaccinazione e trasmettere tale richiesta alla scuola, pena la decadenza dell’iscrizione (solo per nidi e materne).
Iscrizione effettuata in gennaio che viene perfezionata e resa effettiva con la richiesta di vaccinazione.
Questa procedura è chiaramente confermata anche dalla circolare ministeriale del MIUR (2) che è un ORDINE DI SERVIZIO per i dirigenti scolastici statali che sottolinea l’osservanza del 3-bis (che dal 2019 ha ABROGATO TACITAMENTE l’articolo 3) e che il deposito della documentazione deve avvenire dal 20 giugno al 10 luglio della PRIMA E NUOVA ISCRIZIONE (questo per non disturbare la continuità scolastica del minore visto che non ha ancora cominciato il suo primo giorno e conosciuto scuola, maestri e compagni).
Ma allora cosa è accaduto visto che la maggior parte dei genitori (e sembrerebbe avvocati) a distanza di anni (dal 3bis) ancora non si è resa conto del reale impianto normativo della legge?
La pressante propaganda governativa ha convinto tutti che la legge Lorenzin impediva l’ingresso a scuola per i bambini non in regola con il calendario vaccinale.
I genitori erano convinti che non c’era nulla da fare, i DS invece che erano stati chiamati ad ergersi patriotticamente contro i “novax”, considerati ormai senza più diritti.
Niente di più distante dalla realtà, ma la propaganda aveva ormai distorto ed invertito le vere regole del “gioco”.
Ora che sapete la verità potete rileggere l’art. 3bis (1) con mente lucida di chi ha capito l’inganno.
(1) Art. 3-bis. Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020 nonche’ dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019-2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
(2)
Circolare MIUR per l’anno scolastico 2022/2023
PBellavite
Fonte: sfero