Obblighi sanitari: avvocato Cinquemani spiega “Ospedali e strutture sanitarie, private e pubbliche, non possono imporre il tampone e nemmeno le mascherine
Ancora oggi, dopo 3 anni di studi sulla pericolosità dell’uso delle mascherine, le dichiarazioni rese dallo stesso Ministro Speranza emerse dalle indagini di Bergamo, nonché della ormai acclarata inattendibilità dei tamponi PCR, vengo ancora raggiunto da chiamate e messaggi di persone a cui viene imposto, come minaccia, il tampone per poter accedere in ospedale, al pronto soccorso o per visite ed accertamenti.
Obblighi sanitari.
C’è davvero un obbligo di tampone?
Assolutamente no!
Nessuna legge oggi in vigore impone il tampone per poter accedere al servizio sanitario nazionale.
L’unica disposizione che prevedeva il tampone, ma solo perché era funzionale all’ottenimento del green pass, era prevista dall’art. 2Bis del D.L. 52/2021 convertito dalla legge 87/2021, tale articolo è stato ABROGATO dal D.L. 162/2022 convertito con modificazioni dalla legge 199/2022
Inoltre l’art. 2bis prevedeva l’esonero dal tampone per i disabili e i loro accompagnatori.
Ricordo sempre che il tampone è un trattamento sanitario e non può essere imposto senza il vostro consenso; cfr:
Considerato che i servizi e l’assistenza sanitaria sono garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale, in caso di divieto di accesso alle strutture sanitarie, si configurerebbero reati civili e penali da parte di queste ultime, per aver escluso i richiedenti dai servizi e prestazioni sanitarie.
Possono continuare a imporre la mascherina?
Anche questo è un falso mito, se si vuole rispettare la LEGGE.
È vero che in data 31 dicembre 2022 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.305, ORDINANZA del 29 dicembre 2022 del MINISTERO DELLA SALUTE a Sua firma, avente ad oggetto, “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, e con l’art. 1 veniva disposto: “le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2023”.
Invero, la tipizzazione delle ordinanze, segue la scia delle circolari, e per la loro natura non si applicano sui cittadini, a meno che non siano emesse dal sindaco.
Solo le ordinanze emesse dal sindaco hanno poteri sui cittadini.
Le ordinanze contingibili e urgenti presentano i caratteri di generalità, astrattezza ed innovatività dell’ordinamento, la temporaneità che caratterizza il loro uso le conferma, nella forma e nella sostanza, atti amministrativi generali.
Anche il Consiglio di Stato, Sez. IV – 11 gennaio 2021, con sentenza n. 344, stabilisce il principio di precauzione delle ordinanze contingibili, statuendo che “L’esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione”.
L’ordinanza emessa dal ministro della salute il prof. Orazio Schillaci, può ritenersi NULLA anche solo per il fatto che non riveste i caratteri dell’urgenza in assenza di emergenza, e ciò alla luce del decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Mentre il ministro può solo emettere ordinanze che abbiano carattere di contingenza e urgenza (che oggi non c’è più), il potere di intervento sindacale è previsto non soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche per regolare e disciplinare situazioni ordinarie, purché si rinvenga nell’ordinamento una norma di legge che conformi il potere esercitato.
L’ordinanza emessa dal ministro, dal sindaco o dal presidente di regione, è tenuta al rispetto sia del principio di legalità sostanziale, che dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il periodo di validità non può superare comunque i trenta giorni.
Ciò vuol dire che, l’ordinanza del 29 dicembre 2022 che proroga l’uso della mascherina ha cessato i suoi effetti, trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
La legge 833/78, art. 33 dispone: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico”.
Infine giusto per richiamare un aspetto fondamentale trascurato delle stesse strutture statali pubbliche che lo hanno inserito nel D.L. 31 gennaio 2020, con il quale veniva dichiarato lo stato di emergenza, è il d.lgs. n. 1/2018, il T.U. della Protezione Civile, rappresenta la fonte principale e unitaria della gestione delle emergenze su tutto il territorio, delineando le competenze delle istituzioni, sia in forma autonoma, che associata attraverso l’uso di intese.
Se poi vogliamo scomodare la scienza che in questi anni ci ha fatto da faro, cosa dice questa: L’utilizzo prolungato delle mascherine può provocare danni?
Non ci giriamo intorno, la risposta è sì. Lo conferma l’Organizzazione mondiale della sanità nel documento Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interim guidance 5 June 2020 WHO-World Health Organization: I potenziali danni e rischi devono essere attentamente presi in considerazione quando si adotta USO CONTINUO MIRATO DI MASCHERE MEDICHE.
In conclusione, nessuna struttura ospedaliera pubblica o privata può imporre il tampone PCR o l’uso della mascherina.
Fonte: lapekoranera