Corte Costituzionale: l’interesse della collettività prevale sul diritto dell’individuo
Uscite le motivazioni delle sentenze di inizio dicembre 22
Sono state pubblicate oggi le sentenze del primo dicembre 2022, aventi ad oggetto l’obbligo vaccinale.
Grazie agli improvvidi comunicati stampa pubblicati allora perentoriamente sul sito della stessa Corte, si aveva già contezza dell’esito del giudizio.
Leggere ora il contenuto delle motivazioni non può che lasciare ulteriormente l’amaro in bocca a chi tiene a cuore i diritti fondamentali dell’individuo, nei cui confronti, contrariamente a quanto afferma la corte, l’interesse della collettività non può prevalere, sino a pretendere di correre il rischio di mettere a repentaglio la propria vita.
Le motivazioni andranno studiate in modo approfondito al fine di capire quali spiragli permangono al fine di tutelare i diritti delle persone.
Ma è necessario, sin da subito, portare a conoscenza di tutti, i passaggi centrali di queste sentenze, che ben lasciano intendere l’approccio ideologico sottostante.
Il diritto dell’individuo cede sempre all’interesse della collettività
In nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico.
Alla legge spetta di compiere le “scelte tragiche” del diritto
In questa situazione, la legge che impone l’obbligo della vaccinazione […] compie deliberatamente una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate “scelte tragiche” del diritto […].
Sono legittime le scelte che impongono conseguenze anche oltre il normalmente tollerabile
La giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile».
Gli eventi avversi, anche gravi, sono ineliminabili, per cui essi possono diventare normalmente accettabili
Va quindi ribadito che tale conclusione non è scalfita dalla ravvisabilità del rischio di evento avverso, anche grave. Come già sopra ricordato, questa Corte ha sempre preso le mosse dalla consapevolezza che esiste e non è evitabile un rischio di evento avverso (anche grave) con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari.
I vaccini sono sicuri secondo le autorità scientifiche
Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Il vaccino è pienamente idoneo a ridurre la circolazione del virus
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso.
Si avrà modo, certamente, di ritornare su queste sentenze e relative conseguenze, ma l’augurio è che esse costituiscano finalmente l’occasione ed il punto di partenza per tutti le donne e uomini di legge, e non solo, e di buona volontà per unirsi al fine dell’affermazione del diritto giusto nelle relazioni umane.
Fonte: sindacatodazione