TAR Lazio
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Emolumentum pervetustum

Avv. Massimo Agerli
Avvocato Libero

Ormai illuminano le pagine degli atti giudiziari le splendide sentenze n.14, 15 e 16 del 2023 della Corte costituzionale.

Però a leggerle bene e con calma, accendendo il cervello, ci si rende conto che si fondano sul non sense.

Ci si chiede: ma cosa stanno dicendo

Ho dovuto leggere la n.14 e la n.15 per lavoro ed oggi mi dedico alla n. 15.

Veniamo quindi al sodo.

Sapete perchè al lavoratore sospeso non vaccinato non spetta nemmeno l’assegno alimentare

Mi riferisco a quell’indennità che ti serve per sopravvivere e per far sopravvivere la tua famiglia anche in caso di fatti gravi disciplinari o anche penali.

Quella che il Consiglio di Stato e tutta la giurisprudenza afferma non avere natura retributiva e non essere pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali, non riguardare la materia disciplinare.

Essa invece ha natura assistenziale tanto che la Corte costituzionale, nella stessa sentenza n.15 definisce “esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi (…che) si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno”.

I giudici remittenti, con senso di giustizia costituzionale e sociale, hanno precisato che l’assegno alimentare – che doveva essere previsto nella normativa e che non c’è – non è un corrispettivo per l’attività lavorativa, ma una indennità di natura alimentare con il fine di non ridurre alla fame la persona ed i suoi figli.

2 sono le risposte della Corte:

La prima va indirizzata al dizionario Treccani.
Secondo la Corte, la lettera della legge pandemica parla di “ogni emolumento”, da “intendersi come ogni entrata o beneficio che trovi ragione nel rapporto di lavoro”.

Ebbene le enciclopedie definiscono “emoluménto s. m. [dal lat. emolumentum, propr. «compenso per la macinatura», der. di molĕre «macinare»].
– 1 Compenso, retribuzione che si corrisponde o si riscuote a titolo di stipendio, di onorario o comunque come corrispettivo in denaro per l’esercizio di una professione o per altro ufficio (per lo più al plur., emolumenti); meno spesso, compenso occasionale oltre lo stipendio”.

Quindi se il termine “emolumento” ha questo significato preciso, si rientra nella categoria giuridica della retribuzione, che non è per l’appunto di natura assistenziale.

Come significato antico, arcaico, c’è anche questo:
– “2 ant. Guadagno, profitto, entrata in genere”.

Siamo sicuramente prima dei latini, perchè se in latino significava compenso per la prestazione di macinatura, dobbiamo andare più indietro.
Prima ancora del diritto.
E non sappiamo se anche prima della semantica, dato che il termine deriva dal greco.
Se avessimo chiesto ad un latino dell’epoca avrebbe risposto: Emolumentum pervetustum❗️

La seconda risposta della Corte va invece indirizzata alle Università di lettere e dei processi logici.

Quesito: si possono raffrontare ragionevolmente le norme censurate (quelle pandemiche) con le norme che prevedono l’assegno alimentare per i casi di sospensione per reati o fatti disciplinari gravi

Risposta della Corte: No la comparazione è improponibile.

Motivo: Perché la disciplina dell’assegno alimentare prevede tre condizioni:

  • A) la sospensione deve essere provvisoria;
  • B) deve essere priva di carattere sanzionatorio e
  • C) disposta cautelarmente nell’interesse pubblico.

Voi ne trovate una che non ricorra nel caso della sospensione vaccinale?
No.

Pertanto se si verificano le tre condizioni, logica vorrebbe ci trovassimo nella stessa situazione.

E invece no, perché là è il datore di lavoro che sceglie di non avvalersi della prestazione lavorativa (ma non chiediamoci se prima di tale scelta del datore di lavoro c’è invece la condotta, disciplinare o penale, scelta dal lavoratore). Qua è il lavoratore che sceglie

E attenzione la sua scelta, come dice la Corte costituzionale è “legittimamente esercitabile”.

Ergo: Scelta Illegittima 1 – Scelta Legittima 0. c.v.d.

FONTE: ALI – Avvocati Liberi

14 15 e 16